ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione denominata “ Progetto D.A.F.” con sede legale in Teramo alla Via Gammarana n. 8.
L'associazione può istituire sedi decentrate in Abruzzo, in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo;
L'associazione ha durata illimitata.
ART. 2
Carattere e scopo dell'Associazione
L'associazione non persegue fini di lucro.
I suoi scopi principali sono:
- la ricerca finalizzata all'individuazione di sistemi innovativi di trattamento delle acque reflue di processi produttivi, al fine di permetterne il riutilizzo ad uso irriguo, civile ed industriale;
- la ricerca finalizzata alla razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica, alla riduzione degli sprechi e al miglioramento della qualità delle acque;
- la ricerca in merito alle problematiche ambientali, sia tecniche che giuridico amministrative, in modo da perseguire la politica che ogni intervento in materia si inserisca negli equilibri ambientali ed usi le risorse nel rispetto delle disponibilità esistenti;
- divulgazione in materia di sensibilizzazione in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- attività sociali.
Gli scopi dell'associazione saranno perseguiti con l'ausilio delle attività svolte da commissioni di lavoro allo scopo costituite.
L'Associazione potrà promuovere, aderire a federazioni e associazioni, nazionali ed estere, aventi finalità analoghe.
ART. 3
Associati: categorie e modalità di ammissione
Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire tutte le persone giuridiche e fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età, enti, associazioni ed imprese che si impegnino ad accettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti.
Gli associati si distinguono in:
soci Fondatori: associati firmatari dell'atto costitutivo;
soci Sostenitori: quelli che per la loro personalità, per l'assidua frequenza dell'Associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
soci Onorari: quelle personalità del mondo scientifico, tecnologico o culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali;
soci Ordinari: hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti e solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale.
L'ammissione all'Associazione deve essere richiesta al Consiglio Direttivo mediante apposita domanda scritta, su segnalazione congiunta di almeno due soci e con contestuale versamento della quota associativa annuale; il Consiglio Direttivo, sulla ammissione, delibera a maggioranza.
Nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda di ammissione e comunque entro 30 gg dalla richiesta, il Consiglio Direttivo decide in merito.
Contro il rifiuto di ammissione è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri nei trenta giorni successivi la deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il pronunciamento del Collegio dei Probiviri, in merito al ricorso, è inappellabile.
L'adesione si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salvo volontà contraria dell'associato da manifestarsi, in forma scritta, al Consiglio Direttivo , almeno 30 giorni prima della scadenza.
Le trasgressioni allo Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni dei vari organi sociali, nonché qualsiasi azione contraria alla dignità e all'interesse sociale, da parte dell'associato, saranno giudicate dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo.
I soci possono essere ammoniti, sospesi o radiati.
ART. 4
Quota associativa
L'importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è cedibile.
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa.
TITOLO II
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 5
Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci, impegnati nelle commissioni di lavoro costituite a seconda delle esigenze, al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al Vicepresidente compete il rimborso delle spese ( forfettario o a gettone), solo se autorizzate dal Consiglio Direttivo.
CAPO 1
DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART. 6
Riunioni
L'Assemblea Generale rappresenta l'organo deliberante dall'Associazione e vi fanno parte tutti i soci.
L'Assemblea Generale deve essere convocata ordinariamente almeno una volta l'anno e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata, in via straordinaria, anche su richiesta motivata di 1/3 degli associati o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione che provvede anche alla sua convocazione con avviso comunicato almeno 15 giorni prima della data stabilita per la seduta stessa e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora per la prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
L'Assemblea Generale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Hanno diritto a partecipare e votare nell'Assemblea dei Soci, per le deliberazioni ordinarie e straordinarie, tutti i Soci che risultano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente ed in regola con il pagamento della quota associativa.
E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo le modalità fissate dal Presidente dell'Assemblea dei soci ad inizio seduta.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente.
ART. 7
Attribuzioni
L'Assemblea Generale:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- nomina il Presidente Onorario dell'Associazione.
CAPO II
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 8
Riunioni
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
È presieduto dal presidente che provvede anche alla sua convocazione con avviso di convocazione scritta comunicato almeno 7 giorni prima della data stabilita per la seduta stessa e deve contenere il luogo, la data, l'ora, e l'ordine del giorno della riunione.
Il Consiglio Direttivo è eletto da tutti i soci nel corso dell'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni volta lo ritenga necessario il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta motivata almeno i 2/3 dei consiglieri.
In assenza del Presidente le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se ad esse partecipano la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e annotato nell'apposito libro-verbali.
ART. 9
Membri
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri che rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili se in regola con le norme dello Statuto.
ART. 10
Attribuzioni
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può predisporre e adottare regolamenti, previa ratifica dell'Assemblea Generale, per disciplinare particolari aspetti della vita sociale.
Art. 11
Sedi, deleghe, commissioni
Il Consiglio Direttivo, ove si renda necessario, può deliberare l'istituzione di sedi distaccate e nominare il responsabile di sede con il compito di svolgere le varie attività, sotto il controllo del
Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione delle commissioni di lavoro.
CAPO III
DEL PRESIDENTE
ART. 12
Il presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei propri membri; dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
ART. 13
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, che vengono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio.
In caso di sua assenza o impedimento tutte le mansioni spettano ad un membro del Consiglio direttivo, da lui delegato, generalmente il Vice Presidente.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché gli organi indicati dal presente statuto. È responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto della associazione; firma la corrispondenza che impegna l'Associazione.
CAPO IV
DEL PRESIDENTE ONORARIO
ART. 14
Nomina e attribuzioni
Il Presidente Onorario, nominato dall'Assemblea Generale dei soci, ha il compito di rappresentare l'Associazione nelle sedi ufficiali e nelle cerimonie, in sostituzione o a fianco del Presidente.
La carica di Presidente Onorario può essere assunto esclusivamente da soci onorari.
Il Presidente Onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
CAPO V
DEL VICE PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE
ART. 15
Nomine
Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, a maggioranza dei voti, e su proposta del Presidente.
Restano in carica fino alla decadenza del Presidente.
ART. 16
Il Vice Presidente
Ha il compito di sostituire il Presidente, esercitandone le funzioni, in ogni caso di assenza o di altro impedimento e nei casi in cui egli sia stato appositamente delegato dal Presidente medesimo.
ART. 17
Il Segretario
Ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di custodire i registri amministrativi dell'Associazione, nonché l'albo dei soci e l'albo dei soci onorari.
Il Segretario predispone, in collaborazione con il Tesoriere, lo schema di bilancio, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e li annota nei relativi libri dei verbali; firma la corrispondenza che non comparto impegni per l'Associazione.
Esercita, altresì, ogni altra attribuzione demandategli dallo Statuto o da altre deliberazioni e regolamenti.
ART. 18
Il Tesoriere
Il Tesoriere predispone, in collaborazione con il Segretario, lo schema di bilancio; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; è responsabile della regolare tenuta e custodia dei libri contabili, nonché dagli altri documenti contabili eventualmente previsti; esprime un parere non vincolante sulle operazioni da effettuarsi.
Esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre deliberazioni e regolamenti.
CAPO VI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 19
Membri, riunioni, attribuzioni
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno viene nominato Presidente, eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'Assemblea dei soci, e durano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte l'anno; nei trenta giorni antecedenti l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, redige un parere scritto sullo stesso.
Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea Generale.
CAPO VII
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 20
Membri, riunioni, attribuzioni
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti singolarmente dall'Assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno due terzi dei voti assembleari totali.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
- in materia disciplinare su iniziativa del Consiglio Direttivo:
- su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- su controversie di soci con l'Associazione;
- su ricorsi di soci inerenti delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento delle riunioni medesime.
In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:
- la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali i in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- la decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dell'Assemblea dei soci;
- l'esclusione dall'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.
Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente prevista dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.
TITOLO III
NORME FINANZIARIE
ART. 21
Risorse economiche
Il patrimonio sociale è costituito:
- beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà;
- contributi, erogazioni, lasciti, liberalità;
- proventi dell'attività sociale.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote sociali;
- contribuzioni volontarie;
- contributi pubblici e privati;
- introiti derivanti dalle proprie attività;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- corrispettivi da parte dei soci per servizi specifici;
L'Associazione non potrà avere né distribuire utili.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno iscritti a riserva, in attesa di utilizzazione conforme agli scopi sociali.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie.
ART. 22
Il bilancio riguarda l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
REVISIONE DELLO STATUTO
ART. 23
Procedimento
Ha iniziativa di revisione almeno la metà più uno dei componenti l'assemblea generale o i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Le relative proposte devono essere trasmesse al Presidente dell'Associazione.
Tutti i provvedimenti di modifica e revisione dello statuto devono essere valutati dal Consiglio Direttivo che adotta una deliberazione, approvata almeno con i due terzi dei voti validi, nella quale esprime il proprio parere da riferire all'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale, convocata entro tre mesi dalla presentazione delle proposte di revisione o modifica, adotta il provvedimento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
CAPO II
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 24
Procedimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con una maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, secondo la destinazione stabilita dall'assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPO III
NORMA DI RINVIO
ART. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni legislative o regolamentari dell'ordinamento italiano.
CAPO IV
INCOMPATIBILITA'
ART. 26
La carica di consigliere è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
La carica di Presidente onorario è incompatibile con altre cariche all'interno dell'associazione.
Firmato:
Franco De Angelis
Paolo Di Giuseppe
Lucio Di Ludovico
Andrea D'Aprile
Liliana Piacentini
Massimo D'Ubaldo
Fabio Colletti
Fabrizio Pompilii
Noemi Ragusi
Notaio Teresa De Rosa sigillo |